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L’articolo 103 del decreto Rilancio permette di presentare domande di emersione rapporti di lavoro irregolari. I datori di lavoro italiani o cittadini dell’Unione Europea, o stranieri in possesso del titolo di soggiorno, possono presentare istanza per concludere un contratto di lavoro subordinato, per dichiarare la sussistenza di un rapporto di lavoro irregolare in corso.

Ambito di applicazione

Le domande per far emergere i rapporti di lavoro possono essere presentate solo per i sotto elencati settori produttivi:

  • agricoltura, allevamento e zootecnia, pesca e acquacoltura e attività connesse;
  • assistenza alla persona per sé stessi o per componenti della propria famiglia, ancorché non conviventi, affetti da patologie o disabilità che ne limitino l’autosufficienza;
  • lavoro domestico di sostegno al bisogno familiare; sono esclusi i rapporti di lavoro domestico in somministrazione, essendo tale fattispecie disciplinata dalle norme sulla somministrazione di lavoro e non da quelle relative ai rapporti di lavoro domestico stipulato in modo diretto dal datore di lavoro.

Rapporto di lavoro irregolare

Il rapporto di lavoro subordinato irregolare oggetto della domanda deve avere avuto inizio in data precedente al 19 maggio 2020 e deve risultare ancora attivo alla data di presentazione dell’istanza.

Requisiti reddituali per domanda emersione rapporti di lavoro irregolari

L’esito positivo della procedura di emersione è condizionata all’attestazione del possesso, da parte del datore di lavoro, di un reddito imponibile o di un fatturato non inferiore:

  • 30.000,00 euro annui per i settori produttivi agricoltura, allevamento e zootecnia, pesca e acquacoltura e attività connesse;
  • 20.000,00 euro annui, in caso di nucleo familiare composto da un solo soggetto percettore di reddito,
  • 27.000,00 euro annui in caso di nucleo familiare composto da più soggetti conviventi per i settori del lavoro domestico o di assistenza alla persona.

I predetti requisiti reddituali non si applicano al datore di lavoro affetto da patologie o disabilità che presenti domanda per l’emersione di un unico lavoratore addetto alla sua assistenza.

domande di emersione rapporti di lavoro irregolari, immagine decorativa
Domande di emersione rapporti di lavoro irregolari: come presentarle

Pagamenti

Prima della presentazione della domanda è necessario provvedere al pagamento del contributo forfettario, pari a 500,00 euro per ogni lavoratore regolarizzato. Occorre utilizzare il modello F24 (REDT 2020) F24 (Elide) elementi identificativi.  

Il contributo non è rimborsabile nel caso in cui la domanda abbia esito negativo. Inoltre, il datore di lavoro è tenuto al pagamento della marca da bollo di 16,00 euro richiesta per la procedura.

Sarà necessario pagare il contributo forfettario relativo alle somme dovute a titolo retributivo, contributivo e fiscale, che saranno successivamente determinate con un decreto.

Attualmente il decreto non è ancora stato emanato. 

Domande emersione rapporti di lavoro irregolari: termine ultimo

Le domande devono essere presentate:

  • all’INPS per i lavoratori italiani o con cittadini italiani o dell’Unione europea per i cittadini di uno Stato membro dell’Unione europea a al servizio dedicato presente all’interno del portale dell’Istituto;
  • allo sportello unico per l’immigrazione per i lavoratori stranieri sull’applicativo accessibile all’indirizzo, utilizzando il sistema di identificazione digitale SPID.

Inoltre, gli stranieri irregolari con permesso di soggiorno scaduto dal 31 ottobre 2019 (non rinnovato o convertito in altro titolo di soggiorno) possono chiedere il rilascio di un permesso di soggiorno temporaneo valido solo nel territorio nazionale. La durata del titolo di soggiorno in questione è di sei mesi decorrenti dalla data di presentazione dell’istanza.

Le domande di emersione rapporti di lavoro irregolari possono essere presentate entro il 15 agosto 2020.

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